ICI ENTI NON COMMERCIALI: I CODICI TRIBUTO PER VERSARE (PARTE 2°)

Marzo 25th, 2026 by Amministratore

Con la risoluzione n. 12 del 24 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate ha predisposto i codici tributo per versare, tramite il modello F24 e il modello F24 “enti pubblici”, le somme dovute per il recupero dell’Ici enti non commerciali. Per il versamento delle somme tramite modello F24 “Enti pubblici”, sono istituiti i seguenti codici tributo: “344E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i  terreni- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”; “345E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili – Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo  16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”; “346E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”; “347E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili – Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;  “348E” denominato “Sanzioni da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato – imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”;  “349E” denominato “Interessi da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato – imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”. Sia nel modello F24, sia nel modello F24EP, in ipotesi di versamento spontaneo, gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.