CHIUSURA D’UFFICIO PARTITE IVA INATTIVE: PIU’ GARANZIE PER LA RIATTIVAZIONE

Ottobre 13th, 2026 by Amministratore

Alla chiusura della partita Iva inattiva fatta d’ufficio il contribuente può opporsi. Sono introdotti nuovi criteri per individuare i contribuenti che non svolgono attività economiche da più di 03 anni e nuove modalità di comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle entrate. Il provvedimento del 12 ottobre 2026 aggiorna le regole fissate con il provvedimento del 03 dicembre 2019 per la chiusura d’ufficio delle partite Iva inattive. Tra le novità c’è la possibilità di basare i controlli non solo sulle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, ma anche sui dati delle fatture elettroniche, dei corrispettivi telematici e dei versamenti effettuati dai contribuenti. Inoltre, si permette in modo più agevole al contribuente la richiesta di riattivazione della partita Iva anche se la cessazione d’ufficio è già stata eseguita. Decorso il termine di 60 giorni ed eseguita la cessazione, il contribuente che ritenga non motivata la comunicazione preventiva può presentare una richiesta motivata di riattivazione a qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. Dopo aver verificato le argomentazioni e l’eventuale documentazione prodotta, l’ufficio può disporre la riapertura della partita Iva e se necessario, anche del codice fiscale estinto. La riattivazione produce effetti retroattivi: la posizione sarà considerata attiva dalla data originaria d’apertura, senza alcuna interruzione temporale.