Una lavoratrice, al cessare del suo rapporto di collaborazione, aveva chiesto alla società la cancellazione dal sito internet della propria foto, del numero di cellulare e dell’indirizzo e-mail aziendale e la copia contratto di collaborazione. La società, rimasta inadempiente, si giustificava adducendo motivazioni al ritardo per riorganizzazione aziendale, e, riguardo il contratto, si difendeva osservando che il contratto era formato da un modulo prestampato standard. il Garante per la protezione dei dati personali, a cui era arrivato reclamo, con il provvedimento n.121/2026, ha concordato che al termine del rapporto di lavoro la società deve provvedere alle richieste senza indugio; Il diritto di accesso al contratto va adempiuto anche se trattasi di modulo standard con dati facilmente accessibili e il lavoratore lo aveva già ricevuto in costanza di rapporto.

