L’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello n.87/2026 avente ad oggetto le cause di cessazione del concordato preventivo biennale, chiarisce una causa di decadenza dal concordato. Il caso riguarda un contribuente che nel 2023 aveva applicato il regime forfettario ed era poi passato, nell’anno d’imposta 2024 al regime semplificato per opzione. Per il medesimo anno fiscale 2024 aveva presentato adesione al concordato preventivo biennale, compilando il quadro LM, sezione VI, relativa al CPB per i soggetti aderenti al regime forfettario e, in particolare, i righi LM60, LM61 e LM63 e accettando la proposta con firma al rigo LM64. Il quesito del contribuente verteva sulla causa di cessazione dal concordato, in particolare se il superamento di oltre il 50% della soglia di ricavi e compensi nell’anno debba avere come limite quello stabilito per i forfettari, ovvero 150.000 euro, oppure quello per i soggetti Isa di oltre 07 milioni di euro. L’AF sottolinea che il passaggio al regime semplificato (ordinario) non rappresenta una causa di esclusione dal Cpb né determina una cessazione dallo stesso, tuttavia, avendo l’istante aderito al concordato preventivo biennale da soggetto forfettario, la decadenza è legata al superamento della soglia di 150.000 euro di ricavi/compensi nel 2024 prevista per i forfettari e disciplinata all’articolo n.32 comma 01 lett. b-bis) del Dl n.13/2024.

