Con la sentenza n.5889 del 15/03/2026 le Sezioni unite civili della Cassazione, appongono un importante tassello agli effetti della rottamazione quater relativamente ai coobbligati. Il versamento della prima o unica rata della definizione estingue il giudizio di legittimità anche nei confronti del coobbligato che non ha aderito alla rottamazione di cui all’articolo 01, commi 231 e seguenti della legge n.29.12.2022, n.197. Influisce l’interpretazione autentica di cui all’articolo n.12-bis del decreto-legge del 17/06/2025 n.84, convertito dalla legge n.108 del 30/07/2025 secondo la quale il perfezionamento si realizza con il versamento, dopo la trasmissione della ricevuta di pagamento il giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo.

