L’accesso al regime forfettario, come noto, è soggetto a cause ostative. L’Agenzia delle entrate, in una risposta a un medico che poneva il seguente quesito: se la partecipazione alla rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto possa integrare la causa ostativa al regime forfetario, ha chiarito che le reti‑contratto tra professionisti non svolgono attività economiche proprie, ma le operazioni restano imputate direttamente ai singoli professionisti che ne fanno parte. Pertanto, non configurano un “frazionamento” dell’attività né un’attività riconducibile a una società commerciale e di conseguenza, l’istante in regime forfettario può aderire a una rete‑contratto senza violare la causa ostativa prevista dall’articolo 01, lettera d) comma 57 della legge n.190/2014 purché restino rispettati tutti gli altri requisiti del regime.

