L’Agenzia delle dogane, con la circolare n.04/2026, a rettifica della precedente circolare n.37/2025, ha fornito chiarimenti sul contributo di 2,00 euro introdotto dall’art. 01, commi da 126 a 129, Legge di Bilancio 2026, destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra UE. Si legge quanto segue: i tracciati dichiarativi interessati dall’applicazione del contributo sono unicamente gli H1 e H7; il contributo non è dovuto nel caso in cui la merce venga reimportata nell’ambito della temporanea esportazione, di cui all’art. 72, Allegato 01, Dl n.141/2024; il contributo deve essere riscosso all’atto dell’importazione definitiva, da intendersi quale immissione in libera pratica. Trattandosi di un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative legate agli adempimenti doganali, non si tratta di un diritto doganale e quindi, non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA.

