AGRICOLTORI MONTANI: NESSUN OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TRIMESTRALE

31 Luglio 2017 di Amministratore

Con la risoluzione 105/E del 28 luglio, l’Agenzia ha confermato che non c’è obbligo di comunicazione trimestrale per i produttori agricoli con terreni ubicati in montagna. “Ai fini dell’individuazione dei soggetti esonerati, è necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l’attività agricola”. I terreni devono essere “situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale; facenti parte di comprensori di bonifica montana”. L’esonero vale anche per chi esercita l’attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane.