COMUNICAZIONI TRIMESTRALI IVA: REGOLE PER IL REVVEDIMENTO

31 Luglio 2017 di Amministratore

Nella risoluzione n. 104/E del 28 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi circa la corretta determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione e interessi con riferimento all’ipotesi di ravvedimento operoso su rate versate tardivamente ai sensi dell’articolo 3-bis del Dl 462/1997. Il documento chiarisce che le somme dovute a titolo di sanzione e interessi da ravvedimento devono calcolarsi esclusivamente sull’importo della quota capitale della rata non versata. Al fine di conservare il beneficio della rateazione ed evitare l’iscrizione a ruolo della sanzione per il tardivo versamento, il contribuente deve effettuare il pagamento: della rata non versata entro il termine di versamento di quella successiva; degli interessi da rateazione calcolati, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3-bis, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione sino alla data di scadenza originaria della rata versata in ritardo; degli interessi moratori da ravvedimento calcolati sull’importo della quota capitale della rata non versata, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il versamento della rata stessa avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito; della sanzione per omesso versamento (articolo 13 del Dl n. 471/1997, da ravvedersi ai sensi dall’articolo 13 del Dl n. 472/1997) e da calcolarsi sull’importo della quota capitale della rata non versata.