Alcuni chiarimenti sull’apposizione del visto sul modello TR sono dati dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 103/E del 28 luglio 2017. L’obbligo del visto di conformità sul modello TR per la compensazione del credito Iva infrannuale si ricollega all’importo del credito indicato nell’istanza; il visto è pertanto necessario nel caso in cui l’importo indicato sia superiore a 5 mila euro. L’eventuale mancanza del visto, tuttavia, non pregiudica la legittimità delle compensazioni contenute entro il limite annuo di 5 mila euro, riferibile a tutti i crediti infrannuali del periodo d’imposta, compreso il primo trimestre del 2017. È comunque possibile presentare un modello TR integrativo, con l’apposizione del visto, prima di compensare oltre soglia.