SUPERBOLLO NON DOVUTO PER L’AUTO STRUMENTALE

Ottobre 6th, 2026 by Amministratore

La Cgt di I° grado di Milano nella sentenza n.796/2026 ha chiarito che il superbollo non è dovuto quando il veicolo, pur rientrando per potenza nelle categorie soggette alla tassazione, è utilizzato esclusivamente come bene strumentale nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa. L’esenzione opera anche per le autovetture destinate all’attività di noleggio senza conducente.