In merito ai contributi sanitari versati dal datore di lavoro, in conformità a disposizioni del Ccnl, a un fondo sanitario integrativo, iscritto all’apposita Anagrafe che opera secondo principi di mutualità tra gli iscritti, la consulenza giuridica n.02 del 26 gennaio 2026 fornita dall’Agenzia delle entrate, chiarisce che per l’applicazione del beneficio, è irrilevante la possibile assenza del rapporto di lavoro del dipendente alla data di decorrenza della copertura della polizza.
