Con la risposta all’interpello n.285 del 04 novembre 2025 l’Agenzia delle entrate chiarisce che, se si esercitano attività rientranti tra quelle individuate nella disciplina di cui all’articolo 01, comma 466, legge n.266/2005 (produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico o di incitamento alla violenza), anche i contribuenti in regime forfettario versano la Tassa Etica. Per i soggetti in regime forfettario, la base imponibile dell’imposta si determina applicando il coefficiente di redditività previsto per il codice Ateco dell’attività esercitata ai ricavi o compensi derivanti dalle attività soggette alla Tassa. Il versamento viene effettuato secondo le stesse modalità previste per l’Irpef, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n.107/2009: 4003 – acconto prima rata; 4004 – acconto seconda rata o unica soluzione; 4005 – saldo.
