TRUST: COS’E’ E COM’E’ STRUTTURATO

22 Agosto 2022 di Amministratore

Il trust è un istituto giuridico con cui i beni facenti parte del patrimonio del disponente vengono separati e destinati, per perseguire specifici interessi, in favore di alcuni beneficiari oppure per raggiungere uno scopo determinato. La separazione patrimoniale che consente l’istituto lo rende tra i più utilizzati per la protezione del patrimonio ed il passaggio generazionale.

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone, legato alla tutela del patrimonio personale, anche in ottica di passaggio generazionale. Il disponente, possessore di alcuni beni, attraverso questo istituto ha la possibilità di separarli dalla sua disponibilità, spossessandosene. In questo modo non ha più la possibilità di gestire il suo patrimonio. I beni separati vengono gestiti da una persona (trustee). Questi ha la proprietà legale del trust e ne è titolare dei relativi diritti, tuttavia, i beni rimangono nel patrimonio del trust. Il trustee gestisce il patrimonio come ne fosse proprietario per un determinato scopo lecito, in favore di uno o più soggetti (beneficiari).

Lo scopo per il quale viene istituito può essere la salvaguardia patrimoniale dall’aggressione di terze persone/soggetti oppure proteggere semplicemente il patrimonio, affidando la gestione, previa intestazione, ad un fiduciario. Allo stesso modo è possibile sfruttare questo istituto al fine di favorire il futuro passaggio generazionale del patrimonio agli eredi.

Com’è Strutturato il Trust?

Il trust è un istituto giuridico che vede coinvolti tre soggetti:

  • Il disponente, il quale:
    • Istituisce il trust, stabilendo le regole e gli scopi;
    • Individua i beneficiari;
    • Individua i beni oggetto del trust;
  • Il trustee:
    • Accetta la nomina;
    • Effettua gli obblighi disposti dal disponente;
    • Agisce come titolare dei beni;
    • Amministra i beni nell’interesse dei beneficiari;
  • beneficiari. Soggetti, qualora identificati nell’atto, che vanno a beneficiare dei frutti legati al patrimonio gestito dall’istituto.

Come si Costituisce il Trust?

Il trust si costituisce con un atto unilaterale, che richiede la forma scritta e può essere costituito mediante atto pubblico (notaio) oppure scrittura privata. La scrittura privata costituisce un elemento essenziale ai fini della validità dell’atto con la dichiarazione del settlor, ovvero il disponente, con la quale esprima la volontà di costituire un trust. In pratica, l’unico soggetto che deve partecipare all’atto è il disponente, tuttavia, il notaio solitamente richiede anche la presenza del trustee che dichiari di accettare l’incarico.

Il contenuto dell’atto può essere liberamente determinato in funzione dello scopo perseguito. In questo caso il riferimento è dato dalla costituzione in Italia di questo istituto, con disponenti, beneficiari e trustee residenti. In questo caso la tipologia di trust maggiormente utilizzata è il c.d. trust opaco. Si parla di trust opaco quando i beneficiari del reddito non sono individuati, oppure quando gli stessi non hanno il diritto di pretendere i frutti del fondo in trust, essendo tale distribuzione di utili una facoltà del trustee.

La Motivazione del Trust

Aspetto non trascurabile è sicuramente la motivazione del trust. Questa deve consistere in un interesse meritevole di tutela. Questi non può sicuramente estrinsecarsi nel mettere il proprio patrimonio a riparo da possibili pretese creditorie. La segregazione dei beni nell’istituto è la conseguenza, non può mai essere la motivazione dell’istituto. Senza voler entrare nel merito delle ipotesi meritevoli di tutela, è opportuno indicare che è opportuno inserire in questa sezione dell’atto anche l’apposita clausola di non revocabilità. Come noto, infatti, il trust revocabile, non è idoneo a rappresentare interessi meritevoli di tutela. In relazione a questo possono costituire interessi meritevoli:

  • La protezione dei beni immobili, uscendo dal patrimonio del disponente;
  • La tutela di minori e delle persone diversamente abili, visto che il trustee amministra e gestisce i beni immobili e li sottraendoli dalla piena disponibilità di questi soggetti;
  • Tutela del patrimonio durante la successione;

Il Patrimonio Trasferibile

Costituisce un elemento essenziale ai fini della validità del trust, per evitarne la nullità, l’individuazione del patrimonioNon possono essere oggetto di trasferimento nel trust beni futuri o non esistenti nel momento della sua costituzione. La conseguenza sarebbe l’inesistenza del trust per mancanza dell’elemento essenziale costituito dal patrimonio. Sono trasferibili beni mobili e immobili, denaro, diritti di varia natura, titoli di credito, strumenti finanziari, quote societarie, azioni, obbligazioni ed altri. La decisione su quali beni conferire nell’istituto è molto importante è deve essere valutata con attenzione nella fase preliminare, in quanto il disponente si spossessa di tutti questi beni per destinarli ad una gestione altrui. Soltanto i beneficiari potranno, goderne i frutti, ed entrare, eventualmente, in possesso dei beni in futuro, qualora il disponente lo abbia espressamente previsto.

È ammissibile che, ad esempio, il disponente si riservi il diritto di addebitare nella casa (la cui nuda proprietà è stata disposta in trust). Tuttavia, si deve ricordare che, al contrario, non è possibile pensare di disporre i beni in trust, mantenendone il controllo o il pieno godimento.

Tipologie

Ci sono, varie tipologie, ossia:

  • Con beneficiari: viene costituito con la finalità di proteggere dei beneficiari già individuati o individuabili;
  • Di scopo;
  • Liberale: utilizzato per esigenze personali o familiari del disponente;
  • Commerciale;
  • Immobiliare: finalizzato alla protezione di beni immobili personali, i quali risultano cosi impignorabili.

Il Disponente

Il disponente è la figura che costituisce il trust mediante l’atto istitutivo. Esso può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica. Il disponente può mantenere su di sé alcuni poteri di controllo, tuttavia, è necessario che il trustee resti tale e persegua lo scopo definito nell’atto costitutivo. I poteri possono tuttavia essere limitati nell’atto istitutivo con l’inserimento di alcune clausole, inoltre, esso può coincidere con i beneficiari del trust e pertanto in tal caso si avrà il trust “autodichiarato”.

Quali sono i Poteri del Trustee?

trustee devono:

  • Applicare le prescrizioni contenute nell’atto istitutivo perseguendo lo scopo del trust, secondo buona fede;
  • Tenere separati i suoi beni da quelli oggetto della proprietà fiduciaria;
  • Affidare i beni di tale proprietà ad un soggetto terzo, se tale operazione risponde ad esigenze di miglior gestione del patrimonio, assumendosi la responsabilità degli atti da questo compiuti;
  • Farsi assistere se necessario da un professionista tecnico nella gestione e amministrazione del patrimonio;
  • Porre in essere e ricevere gli atti necessari in caso di giudizio sui beni della trust property.

I poteri del trustee devono essere indicati nell’atto costitutivo.

Le Responsabilità del Trustee

Il trustee deve applicare la massima diligenza, nell’interesse dei benificiari, ma anche per le responsabilità ad esso attribuite. Esso, in particolare, ha il dove di:

  • Salvaguardare l’integrità fisica ed economica della trust property;
  • Raccogliere e utilizzare adeguatamente ogni dato utile alla gestione del patrimonio;
  • Contabilizzare i movimenti economici e finanziari incidenti sui beni del patrimonio per garantirne periodicamente l’opportuno rendiconto ai beneficiari.

Il trustee risponde personalmente e illimitatamente verso terzi, in qualità di unico proprietario della trust property, degli atti posti in essere eccedenti i poteri ad esso attribuiti nell’atto istitutivo. È esonerato da responsabilità, qualora, nell’atto costitutivo se dimostra la sua mancanza di responsabile in relazione ai poteri ad esso attribuiti. Inoltre, è esonerato da responsabilità, qualora, i beneficiari avevano dato il loro consenso ad una determinata operazione o se aveva ricevuto disposizioni ad agire dal protector o dall’autorità giudiziaria. Il trustee non può delegare la totale gestione del patrimonio.

I Poteri dei Beneficiari

beneficiari possono togliere dall’incarico il trustee inadempiente o abusivo dei propri poteri e delle norme che regolano il trust, revocandolo o sostituendolo. I beneficiari del trust, svolgono un ruolo di controllo sull’attività svolta dal trustee, ma entro certi limiti, ovvero, non possono compromettere o ingerire nella gestione del patrimonio che spetta al trustee in via indipendente. Al contrario, possono invece intervenire preventivamente su un atto di disposizione del trustee che possa arrecare un danno alla trust property chiedendo all’autorità giudiziaria di provvedere con ingiunzione ad impedirne il compimento.

Il Ruolo del Guardiano

Al momento della costituzione deve essere valutata la possibilità di nominare la figura del guardiano. Si tratta di un soggetto di fiducia del disponente chiamato a verificare l’operato del trustee. Attraverso l’operato del guardiano il disponente può verificare che il trustee svolga la sua attività nella piena osservanza delle regole previste dall’atto. Questi non ha alcun potere di ingerenza negli atti ma potrebbe, ad esempio, apporre dei limiti alle eventuali operazioni di straordinaria amministrazione che potrebbero potenzialmente arrecare danno al patrimonio.

Cessazione del Trust

La Convenzione dell’Aja, prescrive l’individuazione di una durata del trust, rimettendone il compito alla legge scelta da chi lo costituisce. In particolare dev’essere stabilita una durata massima e un termine di scadenza. Il termine di scadenza, viene determinato nell’atto costitutivo, esso, può comunque essere risolto prima del termine finale prestabilito. Ciò può avvenire quando lo scopo perseguito è stato anticipatamente raggiunto oppure non sia più raggiungibile. Il trust può cessare per cause diverse dalla scadenza del termine, ovvero per:

  • Motivi stabiliti nell’atto istitutivo;
  • Scopo si realizza o diventa impossibile;
  • Per volontà dei beneficiari del trust;
  • Il trustee abbandona l’incarico e non è sostituibile.

Il patrimonio rimanente viene liquidato e distribuito fra i beneficiari secondo le disposizioni dell’atto istitutivo.

Conclusioni

Il trust dimostra di essere un eccezionale strumento giuridico, atto a conseguire obiettivi diversificati e di fondamentale importanza, che quasi mai potrebbero essere raggiunti tramite altri istituti. Proprio per detta ragione, appare fondamentale precedere l’atto da un’attenta fase di studio con numerose sessioni informative in funzione delle esigenze del cliente e anzi, spesso proporre tale soluzione a vantaggio di coloro che magari non vi abbiano pensato, anche in situazioni completamente difformi da quella tipica trattata in questa sede (esempio, ai trust holding, ai trust di scopo e garanzia e a tanti altri). Per questo motivo se stai pensando di valutare la costituzione di un trust, ti consiglio di valutare la tua situazione con il nostro studio, in quanto esperti in questo ambito.