CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: LA RATA SALTATA SE RAVVEDUTA, NON FA DECADERE DALL’ACCORDO

21 Ottobre 2024 di Amministratore

Il comma 8 dell’articolo 2-quater della legge n.143/2024 in tema di scudo fiscale legato al concordato preventivo biennale, specifica che il pagamento dell’imposta sostitutiva dev’essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31/03/2025 o con pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31/03/2025. Il ritardo del pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio. Pertanto, ci sono 30 giorni di tempo per recuperare il versamento tramite ravvedimento spontaneo. L’unico termine inderogabile e non ravvedibile è quello del versamento della prima o unica rata del piano che deve essere effettuato entro il 31 marzo 2025 pena la totale invalidità dello scudo.