ANTICIPO TFR QUANDO E COME SI PUO’ RICHIEDERE

12 Agosto 2022 di Amministratore

Anticipo TFR: il dipendente privato può presentare richiesta al proprio datore di lavoro per ottenere l’anticipo di TFR. Vediamo quali sono gli step da seguire.

Il TFR è il c.d. Trattamento di Fine Rapporto è un istituto che trova applicazione solo ai lavoratori dipendenti. Dunque, ne hanno diritto solamente i lavoratori subordinati, oltre che apprendisti. Non spetta a coloro che non sono equiparati ai lavoratori subordinati. Ad esempio, il TFR non spetta ai tirocinanti, i quali formalmente non percepiscono salario. Inoltre, anche i collaboratori non hanno diritto al trattamento di fine rapporto. Esso viene liquidato dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro, tuttavia se sussistano dei requisiti è possibile richiedere un anticipo.

Mediante l’anticipo del TFR il lavoratore dipendente può ottenere subito una parte della cosiddetta liquidazione fino a quel momento maturata in azienda. Pertanto, coloro che hanno necessità di liquidità possono effettuare richiesta al proprio datore di lavoro a condizione che sussistano determinati requisiti. Esso può essere richiesto una sola volta nel corso del rapporto e per un importo non superiore al 70%, del TFR maturato alla data della richiesta.

Per accedere all’anticipo di TFR è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. In primo luogo, infatti, la richiesta deve esser presentata da lavoratori dipendenti del settore privato, a patto che siano in azienda da almeno 8 anni. Tale previsione costituisce una norma inderogabile. L’anticipo è inoltre erogato ove sussiste una giusta motivazione per ottenere questa liquidazione anticipata, che rientra in una delle ipotesi individuate dalla legge.

Non può essere, invece, richiesto dal dipendente pubblico. Quest’ultimo può al più ricorrere ad un istituto in parte differente. Infatti, il legislatore ha previsto la possibilità di concludere un contratto con una banca al fine di ottenere la liquidazione di una somma corrispondente al trattamento di fine rapporto. Tuttavia, il lavoratore dovrà pagare un piccolo interesse.

Anticipo TFR: di cosa si Tratta?

Il trattamento di fine rapporto è un istituto che trova applicazione solo ai lavoratori dipendenti. Dunque, ne hanno diritto solamente i lavoratori subordinati, oltre che apprendisti.

Non spetta a coloro che non sono equiparati ai lavoratori subordinati. Ad esempio, non spetta ai tirocinanti, i quali formalmente non percepiscono salario. Inoltre, anche i collaboratori non hanno diritto al trattamento di fine rapporto.

Laddove tu voglia capire quale somma ti spetta, per effettuare il calcolo occorre dividere per 13,5 un importo pari alla retribuzione annua lorda. Individuata la quota per ogni anno, dovrai sommarla e capire a quale emolumento finale hai diritto. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. Tale somma viene accantonata ogni mese dal datore di lavoro, e verrà poi liquidata alla cessazione del rapporto, indipendentemente dal motivo che l’ha causata. Dunque, si tratta di una retribuzione differita.

Tuttavia, ti ricordiamo che vi è anche la possibilità di ottenere il TFR anticipato. Tuttavia, possono accedere a tale facoltà solo i lavoratori del settore privato.

Non solo non può esser richiesto dal dipendente pubblico, ma si ricorda che l’anticipo non può essere erogato prima degli 8 anni di servizio presso la stessa azienda privata. Si è poi molto discusso se l’anticipo del TFR possa esser richiesto senza motivazione.

Occorre ricordare che la somma ottenibile come anticipo non è il totale di quanto accumulato mese per mese fino al momento della richiesta, ma potrà beneficiare del 70%.

L’art. 2120 c.c. prevede che:

Il prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per se’ o per i figli, documentato con atto notarile.

c) ottemperare a spese durante periodi di congedi parentali o di formazione del lavoratore.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto residuo.

Calcolo

Nello specifico indichiamo come si procede al calcolo del TFR.

Il datore di lavoro provvederà ad effettuare il calcolo mediante il seguente procedimento:

  • determinare la base imponibile come somma dei TFR accantonati nel corso degli anni e opportunamente rivalutati;
  • determinare il reddito di riferimento;
  • oltre a determinare l’aliquota media di tassazione;
  • calcolare l’imposta (IRPEF).

Sarà poi onere dell’Agenzia delle Entrate a rideterminare l’imposta con riferimento all’aliquota media risultante dalle dichiarazioni fiscali degli ultimi 5 anni.

Chi può chiedere l’Anticipo del TFR?

Per accedere all’anticipo di TFR è necessario essere in possesso di alcuni requisiti. Alcuni li abbiamo anche indicati nel paragrafo precedente. In primo luogo, infatti, la richiesta deve esser presentata da lavoratori dipendenti del settore privato, a patto che siano in azienda da almeno 8 anni. Tale previsione costituisce una norma inderogabile.

E’ previsto poi un istituto in parte differente nell’ambito del pubblico impiego, anche esso definito come anticipo del TFR.

Tale istituto è stato introdotto dal decreto n.04/2019 prevede la facoltà per il dipendente pubblico di concludere un contratto con la banca al fine di ottenere l’importo. In tal modo, si realizza una sorta di anticipo del trattamento rispetto ai tempi di liquidazione ordinari impiegati dall’INPS. Ovviamente in tal caso il dipendente dovrà pagare un tasso di interessi.

Tuttavia, i dipendenti pubblici non potranno richiedere il tradizionale anticipo, di cui ha diritto il dipendente privato, in costanza del rapporto di lavoro.

La normativa, invero, dispone dunque che alcune categorie di lavoratori non possono richiedere l’anticipo del trattamento di fine rapporto, nonostante le caratteristiche e le motivazioni per avanzare la domanda.

Non possono godere di tale diritto:

  • oltre ai dipendenti pubblici;
  • i dipendenti private di aziende in crisi;
  • i dipendenti che hanno una cessione del quinto in corso.

Condizioni e Limiti

Il legislatore ha previsto all’art. 2120 le condizioni cui è necessario rispettare. In particolare, la norma prevede la possibilità di ottenere un anticipo se:

  • sono stati maturati almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro (art. 2120 c.c., co. 6);
  • sia contenuto nei limiti del 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta (art. 2120 c.c., co. 6);
  • deve essere altresì contenuto nei limiti del 10% degli aventi titolo e, comunque, del 4 % del numero totale dei dipendenti (art. 2120 c.c., co. 7);
  • può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (art. 2120 c.c., co. 9).ù

Giusta Motivazione

Per ottenere l’anticipo di TFR è necessario fare richiesta se c’è una giusta motivazione. Il legislatore ha, infatti, tipizzato la possibilità di ottenere l’anticipo al ricorrere di alcune motivazioni. E’ necessario, dunque, che il soggetto si trovi nella condizione di dover affrontare spese improvvise e inderogabili

In specie, le giuste motivazioni tipizzate dal legislatore sono:

  • esigenze legate al dover ottemperare a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (art. 2120 c.c., c. 8 lett. a);
  • acquisto della prima casa di abitazione, anche eventualmente per i figli, purché sia documentato con atto notarile (art. 2120 c.c., c. 8 lett. b);
  • ottemperare a spese durante periodi di congedi parentali o di formazione del lavoratore (art. 5 D.Lgs. 151/2001 e art. 7 Legge n.53/2000).

I contratti collettivi di lavoro possono prevedere anche ulteriori ipotesi in cui si può accedere all’anticipo di tale somma.

Anticipo in Assenza di Giusta Motivazione

Come evidenziato nel paragrafo precedente, è necessario presentare richiesta al datore di lavoro indicando una giusta motivazione. Tuttavia, ci si chiede se l’anticipo del Tfr si può richiedere senza motivazione. In genere, quando non si vuole indicare alcuna motivazione specifica, si richiede l’anticipo per motivi di carattere personale. Ad esempio possono essere indicate generiche esigenze economiche.

Quindi, sembrerebbe che non sia obbligatorio riportare sulla richiesta al proprio datore di lavoro il motivo. Anche se non si indicano motivi come l’acquisto della prima casa, è necessario comunque indicare una motivazione generica.

Dunque, bisogna compilare il campo relativo nel modulo di richiesta, anche se non è indicata una specifica motivazione.

Falsa Motivazione

Possiamo ora interrogarci su cosa accade in caso di falsa motivazione.

Quando si ritiene che il lavoratore utilizzi in modo fraudolento l’anticipo? Ciò, invero, accade quando il lavoratore sia scoperto a utilizzare le somme derivanti dell’anticipo del TFR per perseguire una finalità diversa da quella che è la motivazione dichiarata. In questo caso, il lavoratore rischia di dover restituire l’anticipo e di andare incontro al risarcimento del danno arrecato al datore di lavoro.

Tuttavia, tale condotta non costituisce una forma di inadempimento del lavoratore. Non è, quindi, giusta causa di licenziamento, infatti il rapporto di lavoro è solo presupposto per l’erogazione del TFR. Secondo quanto disposto dalla Cassazione, la condotta costituisce giusta causa di licenziamento se essa ha comportato un notevole aggravio che non consenta la prosecuzione del rapporto.

Anticipo TFR per Ristrutturazione

Il codice civile non prevede tra le cause per ottenere l’anticipo di TFR quella di dover sostenere spese di ristrutturazione. Dunque, ci chiediamo se sia possibile ottenere anticipo per procedere alla ristrutturazione della propria casa. Non essendo previsto dal codice civile, dunque, può anche esser fatta richiesta, ma l’accoglimento sarà rimesso alla scelta finale del proprio datore di lavoro.

Invero, la questione è stata oggetto di esame anche da parte della giurisprudenza. Questa ha affermato che sia possibile richiedere l’anticipo del trattamento solo quando l’intervento è necessario per rendere abitabile l’edificio. Può esser richiesta anche ove l’anticipo sia finalizzato alla ristrutturazione dell’abitazione dei propri figli. Sono dunque esclusi i normali interventi di manutenzione, di ampliamento e di semplice abbellimento.

Quindi, per ottenere l’anticipo, si deve provare che la ristrutturazione sia essenziale, in tal senso è necessario allegare la documentazione necessaria per certificare quelli che sono effettivamente i motivi per cui si procede con gli interventi.

Il datore di lavoro provvederà poi a stabilire se è possibile ottenere o meno l’anticipo.

Come Richiederlo?

Occorre presentare una richiesta per iscritto al datore di lavoro, allegando una copia di un documento d’identità valido e i documenti che provino la motivazione per la quale si richiede l’anticipo. Per le spese mediche invece è necessario un documento rilasciato da una struttura sanitaria pubblica con il quale si attesta la straordinarietà degli interventi.

Il datore di lavoro a sua volta fa sottoscrivere al dipendente una dichiarazione liberatoria con la quale il dipendente conferma di aver ricevuto una parte di liquidazione.