ACCETTAZIONE EREDITA’ COS’E’ E COME FUNZIONA

15 Agosto 2022 di Amministratore

L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione. L’accettazione dell’eredità è l’atto con il quale il soggetto, chiamato all’eredità, in base alla legge o ad una disposizione testamentaria, esprime la volontà di conseguire la qualità di erede. L’accettazione retroagisce al momento dell’apertura della successione, ossia dal momento della morte del de cuius e una volta acquisita con l’accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi. Il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri, tuttavia è trasmissibile per causa di morte. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 (dieci) anni dal giorno di apertura della successione.

Il codice civile agli art. 470 disciplina le varie fattispecie dell’accettazione dell’eredità. L’accettazione può avvenire in maniera espressa o tacitaL’accettazione può essere espressa con un atto ricevuto dal notaio o dal cancelliere del Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto, oppure tacita quando si desume anche solo da un comportamento che confermi la volontà di accettare e che non potrebbe essere realizzato se non nella qualità di erede, quindi risulterebbe incompatibile con l’intenzione di rinunciare.

La legge ha configurato alcune ipotesi tipiche di accettazione tacita per l’erede in caso di donazione o vendita di un bene ereditario, oppure, se trovandosi nel possesso dei beni ereditari, non redige l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione come richiesto dal codice civile. Non configurano un’accettazione tacita dell’eredità gli atti solo conservativi dei beni, come la presentazione della denuncia di successione con il pagamento della relativa imposta, il pagamento delle spese funerarie, il possesso dei beni avendo predisposto l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione.

Apertura della Successione

Con la morte di una persona si apre la successione ereditaria ed a questo è necessario individuare chi subentrerà nel patrimonio del defunto. L’art. 456 c.c. prevede che:

Art. 456 c.c.“LA SUCCESSIONE SI APRE AL MOMENTO DELLA MORTE, NEL LUOGO DELL’ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO”.

Il momento di apertura della successione è importante per stabilire quale sia il termine prescrizionale per l’accettazione dell’eredità, chi ha la capacità di succedere e quali siano il valore dei beni ai fini della collazione o della determinazione della quota disponibile.

L’eredità si devolve per legge o per testamento e la chiamata alla successione legittima è residuale rispetto a quella testamentaria, in quando avviene se non è stato redatto un testamento o anche se è presente, contiene norme invalide o inefficaci, dichiarate tali mediante impugnazione, in quanto dispone sulle quote stabilite dal legislatore in virtù del numero e qualità degli eredi legittimi.

In presenza di testamento, i beneficiari sono i soggetti che il testatore stesso ha indicato. In assenza di testamento (o se il testamento dispone solo di parte del patrimonio ereditario), l’indicazione dei beneficiari è effettuata dalla legge.

Coloro che sono indicati dal testamento o dalla legge come beneficiari del patrimonio ereditario non lo acquisiscono per effetto dell’apertura della successione, essi sono definiti dalla legge come chiamati all’eredità e acquistano la qualifica di erede soltanto qualora abbiano accettato l’eredità. L’art. 459 c.c. dispone che:

Art. 459 c.c.“L’EREDITÀ SI ACQUISTA CON L’ACCETTAZIONE. L’EFFETTO DELL’ACCETTAZIONE RISALE AL MOMENTO NEL QUALE SI È APERTA LA SUCCESSIONE”

All’apertura della successione si realizza la fase della delazione con la quale i successori testamentari e legittimari assumono la qualifica di chiamati all’eredità, una volta che i chiamati all’eredità accettino, secondo le modalità ed i tempi che vedremo, retroagisce, dal momento di apertura della successione, ovvero dal momento della morte del de cuius.

La legge prevede diverse tipologie di accettazione dell’eredità:

  • accettazione espressa
  • accettazione tacita
  • accettazione con beneficio di inventario

Accettazione dell’eredità

Mediante l’accettazione dell’eredità il chiamato pone in essere un atto giuridico che lo qualifica come erede, subentrando nella titolarità dell’asse ereditario. Non è ammessa un’accettazione parziale, condizionata o a termine.

L’atto dell’accettazione è irrevocabile, si prescrive nel termine di 10 (dieci) anni dall’apertura della successione o dall’avveramento della condizione, se posta. E’ prevista un’eccezione nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, in cui nel termine di 03 (tre) mesi per il chiamato possessore dei beni ereditari a rendere la dichiarazione entro i quaranta giorni dalla redazione dell’inventario, a sua volta da effettuarsi entro tre mesi dall’apertura della successione.

Tipologie

Si possono distinguere diverse tipologie di accettazione:

Accettazione dell’eredità Espressa o Tacita

L’accettazione dell’eredità è espressa quando la volontà di accettare oppure l’assunzione del titolo di erede è effettuata mediante un atto pubblico (cioè in un atto notarile) o in una scrittura privata (e cioè in qualsiasi documento nel quale il sottoscrivente appunto manifesti la propria volontà di accettare o assuma il titolo di erede), oppure tacita quando si desume anche solo da un comportamento che confermi la volontà di accettare e che non potrebbe essere realizzato se non nella qualità di erede, quindi risulterebbe incompatibile con l’intenzione di rinunciare.

La legge ha configurato alcune ipotesi tipiche di accettazione tacita per l’erede in caso di donazione o vendita di un bene ereditario, oppure, se trovandosi nel possesso dei beni ereditari, non redige l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione come richiesto dal codice civile. Non configurano un’accettazione tacita dell’eredità gli atti solo conservativi dei beni, come la presentazione della denuncia di successione con il pagamento della relativa imposta, il pagamento delle spese funerarie, il possesso dei beni avendo predisposto l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione.

Accettazione con Beneficio d’Inventario

Un caso particolare di accettazione dell’eredità è quella relativa al beneficio d’inventario, ovvero l’accettazione che avviene mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale, nel quale l’erede impedisce la confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius. Quest’ultima è disciplinata all’art. 490 c.c. L’accettazione con beneficio d’inventario è un atto attraverso il quale una persona dichiara di accettare un’eredità ma di voler evitare che il suo patrimonio personale venga confuso con quello del defunto. I creditori del de cuius non potranno infatti rivalersi sul patrimonio dell’erede.

L’accettazione pura e semplice si distingue, quindi, da quella effettuata con beneficio d’inventario che è ammessa indipendentemente da qualunque divieto del testatore, la differenza attiene alla circostanza che, nel beneficio d’inventario i due patrimoni (dell’erede e del de cuius) rimangono distinti e non si confondono. Pertanto l’erede, chiamato in via generale a rispondere di obblighi e pesi ereditari del de cuius anche oltre il valore dei beni ricevuti per successione, accettando con beneficio d’inventario limiterà la sua responsabilità per le passività del defunto alla sola consistenza dell’attivo ereditato, senza intaccare il suo patrimonio personale.

In questo caso il patrimonio dell’erede e il patrimonio oggetto dell’eredità rimarranno separati, cosicché i debiti ereditari saranno pagati soltanto con il patrimonio facente parte dell’eredità.

Questa modalità di accettazione è utilizzata, soprattutto, laddove non si conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari, tuttavia, è obbligatoria per i soggetti incapaci, per i soggetti minorenni e ancora per le persone giuridiche. Il costo dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario dipende molto dall’entità patrimoniale dei beni che dovranno essere elencati e stimati nel verbale dell’inventario.

L’erede che accetta con beneficio di inventario deve rispettare alcuni limiti previsti dalla legge, ovvero decadrà dal beneficio di inventario e sarà considerato, pertanto, erede puro e semplice, qualora venda beni immobili appartenenti all’eredità senza l’autorizzazione del giudice, oppure nel caso in cui ometta di inserire nell’inventario beni appartenenti all’eredità.

 L’art. 485 stabilisce che:


Art. 485 c.c.
IL CHIAMATO ALL’EREDITÀ, QUANDO A QUALSIASI TITOLO È NEL POSSESSO DI BENI EREDITARI, DEVE FARE L’INVENTARIO ENTRO TRE MESI DAL GIORNO DELL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE O DELLA NOTIZIA DELLA DEVOLUTA EREDITÀ. SE ENTRO QUESTO TERMINE LO HA COMINCIATO MA NON È STATO IN GRADO DI COMPLETARLO, PUÒ OTTENERE DAL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI SI È APERTA LA SUCCESSIONE UNA PROROGA CHE, SALVO GRAVI CIRCOSTANZE, NON DEVE ECCEDERE I TRE MESI.
TRASCORSO TALE TERMINE SENZA CHE L’INVENTARIO SIA STATO COMPIUTO, IL CHIAMATO ALL’EREDITÀ È CONSIDERATO EREDE PURO E SEMPLICE.
COMPIUTO L’INVENTARIO, IL CHIAMATO CHE NON ABBIA ANCORA FATTO LA DICHIARAZIONE A NORMA DELL’ARTICOLO N.484 HA UN TERMINE DI QUARANTA GIORNI DA QUELLO DEL COMPIMENTO DELL’INVENTARIO MEDESIMO, PER DELIBERARE SE ACCETTA [470 SS. C.C.] O RINUNZIA [519 SS. C.C.] ALL’EREDITÀ. TRASCORSO QUESTO TERMINE SENZA CHE ABBIA DELIBERATO, È CONSIDERATO EREDE PURO E SEMPLICE [476, 488 C.C.].

Termine di Accettazione dell’eredità

L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di prescrizione di dieci anni dalla data del decesso del de cius, sia che si tratti di successione legittima o di successione per testamento. Naturalmente, non sempre si potrà attendere il termine di un decennio.

Tuttavia, prima di effettuare l’accettazione occorre che si sia perfezionata la dichiarazione di successione, importante a fini fiscali, il cui termine di presentazione è ben inferiore a dieci anni, ovvero 12 mesi dal decesso del de cuius.

Coloro che hanno un interesse di natura economica all’accettazione dell’eredità (si pensi al creditore del defunto che voglia riscuotere il proprio credito) possono domandare al tribunale che venga fissato un termine più breve per l’accettazione con la cosiddetta “actio interrogatoria”. Decorso tale termine senza che l’erede abbia espresso le proprie determinazioni, il diritto di accettare l’eredità si estinguerà.

Quanto sopra detto vale per il caso in cui il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni ereditari. Se il chiamato si trova nel possesso dei beni ereditari, ovvero ne abbia la disponibilità materiale, entro tre mesi dalla morte dell’interessato dovrà necessariamente compiere l’inventario dei beni ereditari, altrimenti, decorso detto termine, sarà considerato erede puro e semplice e, conseguentemente, risponderà degli eventuali debiti ereditari con tutto il proprio patrimonio personale, se quello ereditato non sia sufficiente. In alternativa, entro il termine di tre mesi, il chiamato potrà rinunciare all’eredità, oppure accettarla con beneficio di inventario.

Se il chiamato non è nel possesso dei beni ereditari, ha tempo fino a dieci anni dal decesso per accettare l’eredità, oppure rinunciarvi. Trascorso questo termine senza che il chiamato abbia manifestato alcun tipo di volontà circa le sorti dell’eredità, il patrimonio del de cuius si devolverà ai chiamati successivi, cioè a quei soggetti cui per legge, nell’ordine stabilito dalla legge stessa, spetta il diritto all’eredità.

In caso di accettazione con il beneficio d’inventario, se il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditari, in questo caso l’inventario (ovvero la separazione dei beni che derivano dall’eredità da quelli che erano già di proprietà dell’erede) dovrà essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla morte del de cuius, con accettazione conseguente entro i quaranta giorni successivi.

Interdetto o Minore

Nel caso di soggetto interdetto, o di soggetto minore di età, sottoposto a tutela, per poter procedere ad accettare l’eredità occorrerà necessariamente ricorrere all’autorizzazione da parte del giudice tutelare. L’accettazione dovrà inoltre avvenire obbligatoriamente per legge con beneficio d’inventario. Il tutore dovrà pertanto presentare ricorso al giudice tutelare per poter essere autorizzato all’accettazione dell’eredità spettante al soggetto incapace e, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione, potrà effettuare l’accettazione in favore dell’erede.

Minori

Qualora gli eredi sono minori di età (ossia, hanno meno di 18 anni) ai sensi dell’art. 471 c.c. l’eredità potrà essere accettata soltanto con beneficio di inventario. Inoltre, non possono autonomamente esercitare il proprio diritto di accettare) l’eredità. I rappresentanti legali (solitamente i genitori) si rivolgano al Tribunale del luogo in cui risiede il minore di età al fine di richiedere l’autorizzazione ad accettare, in nome e per conto del figlio minorenne, l’eredità allo stesso devoluta.

Il Giudice Tutelare deciderà in merito all’istanza valutando la convenienza o meno, per il minorenne, di accettare o meno l’eredità, ovvero di rinunziare alla stessa, tenuto primariamente conto degli interessi economici del soggetto minore e degli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo stesso per effetto dell’accettazione/rinuncia all’eredità.

In caso d’eredità accettata con beneficio di inventario, ed il genitore ometta di eseguire l’inventario, la legge prevede una disposizione di favore per il minorenne, che non decadrà dal beneficio e potrà eseguire egli stesso l’inventario entro un anno dal conseguimento della maggiore età (ossia, fino a che non abbia compiuto 19 anni). In difetto, lo stesso dovrà essere considerato erede puro e semplice.

È Possibile Rinunciare all’eredità?

È possibile rinunciare all’eredità fino a che l’eredità stessa non viene accettata, pertanto, entro tre mesi per i chiamati all’eredità che si trovano nel possesso dei beni ereditari e entro dieci anni per quelli che non hanno il possesso dei beni ereditari. La rinuncia, a differenza dell’accettazione potrà soltanto essere espressa. Chi è chiamato all’eredità può rinunciare ad essa con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale.

La rinuncia è un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In questo caso nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari.

Come l’accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell’eredità. In caso contrario, la dichiarazione di rinuncia è nulla e non produce effetti. Non può essere effettuata dietro corrispettivo o a favore di solo alcuni degli altri soggetti chiamati all’eredità, in questi casi comporta l’effetto contrario.

La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel già stata acquistata da altri e fino a che il diritto di accettarla non è prescritto. Decade dal diritto di rinunciare, e si considera erede puro e semplice, il chiamato all’eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all’eredità stessa.

L’Impugnazione dell’Accettazione dell’eredità

Ai sensi degli art. 482 e 483 c.c. l’accettazione dell’eredità può essere impugnata per violenza o dolo, ma non per errore. L’art. 482 c.c. prevede al primo comma:

Art. 482 c.c.L’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ SI PUÒ IMPUGNARE QUANDO È EFFETTO DI VIOLENZA O DI DOLO

L’art. 483 c.c. stabilisce che non è possibile impugnare il proprio atto d’accettazione dell’eredità quando viziato da errore.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che il riferimento dell’art. 482 c.c. alla violenza vada inteso esclusivamente in direzione di quella psichica o morale. Questa consiste in una minaccia di un male ingiusto e notevole che abbia lo scopo di coartare la volontà della persona. La violenza fisica, invece, si ha quando la manifestazione di volontà è frutto di un costringimento fisico.

Ai sensi del secondo comma dell’art. 482 c.c. 

Art. 482 c.c.“L’AZIONE SI PRESCRIVE IN CINQUE ANNI DAL GIORNO IN CUI È CESSATA LA VIOLENZA O È STATO SCOPERTO IL DOLO”

Qualora venga accolta l’impugnazione dell’accettazione, la pronuncia di annullamento produce effetti ex tunc, con la conseguenza che vengono meno gli effetti dell’accettazione come se non si fossero mai prodotti. 

I Costi dell’accettazione dell’eredità

Nel caso di un’accettazione pura e semplice presso la cancelleria del tribunale competente i costi si aggirano intorno ad alcune centinaia di euro (da euro 300 a euro 500). Il costo dall’accettazione espressa dal notaio varia dai 1.500 ai 2.000 euro circa, senza beneficio d’inventario. I costi dell’accettazione beneficiata dell’eredità dal notaio sono di alcune migliaia di euro. La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità posta in essere in un altro atto come nell’atto di compravendita di un immobile proveniente da successione ha un costo di circa 600 euro.