STIPULA ATTI SOCIETARI

8 Febbraio 2018 di Amministratore

Il co. 25 della L. 27.12.2017, n. 205 modifica il co. 1- ter dell’art. 36, D.L. 112/2008 (introdotto dall’art. 11- bis, D.L. 148/2017, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018”) chiarendo che possono essere stipulati con atto pubblico informatico (in sostituzione della pre- vigente sottoscrizione con firma digitale): gli atti in materia di impresa familiare di cui al- l’art. 230-bis, C.c.; gli atti previsti dagli artt. da 2498 a 2506, c.c. in materia di trasformazione, fusione e scissione; i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione di cui all’art. 2556, c.c. A seguito della nuova disposizione i predetti atti societari tornano ad essere di competenza dei notai.