LAVORO: MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

9 Febbraio 2018 di Amministratore

Il co. da 910 a 914, L. 205/2017 prevedono che, a decorrere dall’01/07/2018, è vietato corrispondere le retribuzioni in contanti al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato. La violazione della disposizione comporta l’applicazione di una sanzione da 1.000 euro a 5.000 euro. A decorrere dalla predetta data, la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro o dai committenti le prestazioni va corrisposta tramite banca o posta utilizzando uno dei seguenti mezzi: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN in- dicato dal lavoratore; strumenti di pagamento elettronico; pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.