REGISTRO IMPRESE E R.E.A.: LIBERALIZZAZIONE DELLA GESTIONE COLLETTIVA DEI DIRITTI D’AUTORE

26 Ottobre 2017 di Amministratore

Il Dl n.35/2017 emanato in attuazione della direttiva europea 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d’autore, avvia il processo di liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d’autore. Il Decreto fiscale n.148/2017 infatti dispone modifiche alla legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941), inserendo espressamente negli articoli della stessa dedicati esclusivamente alla SIAE, anche i riferimenti ad altri organismi di gestione collettiva. Per diventare un organismo di gestione collettiva (o collecting societies) e svolgere attività di intermediazione nel campo dei diritti d’autore e diritti connessi è necessario dimostrare di possedere i requisiti fissati dal Dl n.35/2017, art.8, nello specifico: a) costituzione in una forma giuridica prevista dall’ordinamento italiano o di altro Stato membro dell’Unione europea che consenta, con riferimento agli organismi di gestione collettiva, l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; b) il rispetto della normativa vigente in relazione alla forma giuridica prescelta; c) un’organizzazione conforme a quanto stabilito dalla Sezione II del Capo II dello stesso decreto n. 35; d) previsione espressa nello statuto, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, dei seguenti elementi: l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, quale oggetto sociale esclusivo o, comunque, prevalente; la tenuta dei libri obbligatori e delle altre scritture contabili ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo III, Sezione III, paragrafo 2, del codice civile; 3) la redazione del bilancio ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, Sezione IX, del codice civile.