L’Inail fornisce le prime istruzioni operative sulla presentazione della comunicazione degli infortuni di almeno un giorno prevista dall’art. 18, c.1, lett. r), del Dl n.81/2008, ai fini statistici e informativi. I soggetti obbligati alla presentazione sono tutti i datori di lavoro, compresi quelli privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati all’intermediazione. Sono esclusi: Ministero della difesa per le Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri (nella quale, com’è noto, è stato inglobato anche il Corpo forestale dello Stato); Ministero dell’’interno, per la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco; Ministero dell’economia e delle finanze, per la Guardia di Finanza; Ministero della giustizia per la Polizia penitenziaria. Gli infortuni di almeno un giorno da comunicare sono quelli occorsi “…a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici, subordinati e autonomi (artigiani, parasubordinati, ecc.), nonché ai soggetti a essi equiparati, fermo restando quanto diversamente previsto dagli ulteriori commi dell’articolo succitato”.