REVERSE CHARGE: E’ L’AGENZIA ENTRATE A DECIDERE SUGLI ERRORI

30 Maggio 2017 di Amministratore

La circolare 16/E dell’11 maggio 2017 detta importanti indicazioni operative riguardo il reverse charge. Nel dettaglio, le nuove norme: si applicano a tutti i casi d’inversione contabile (interna e non); valgono anche per il passato (favor rei). L’articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997 riguarda le violazioni del cessionario/committente per un’operazione in reverse. Se non si applica l’inversione, scatta la sanzione da 500 a 20.000 euro, ma solo se l’operazione risulta dalla contabilità, altrimenti la pena è misurata sull’imponibile (dal 5 al 10%, minimo 1.000 euro).