DATO LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

30 Maggio 2017 di Amministratore

Il 12 giugno 2017 è il termine ultimo (prorogato) per la trasmissione delle comunicazioni Iva. Nelle Faq dell’Agenzia sono sciolti gli ultimi dubbi. Nel rigo VP8 va indicato l’intero importo del credito del periodo precedente, al netto dell’eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva Tr, e non solo la quota utilizzata in detrazione; il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2 l’imponibile delle operazioni passive per le quali è debitore dell’imposta (acquisti intracomunitari od operazioni soggette al reverse charge); per esse, deve indicare l’imponibile nel rigo VP3 e la relativa imposta nei righi VP4 e VP5 (se detraibile). Invece, il cedente o prestatore deve includere nel rigo VP2 anche l’imponibile delle operazioni attive per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario/committente; le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo (articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972) vanno inserite nella comunicazione del trimestre in cui sono registrate.