La Corte di cassazione, in data 06 ottobre 2026 con l’ordinanza n.26323 ha esposto un importante principio che tocca gli immobili strumentali. Si legge questo: una società che ha beneficiato della detrazione Iva conseguente all’acquisto di un immobile strumentale è tenuta a rettificare la detrazione se lo stesso immobile viene poi concesso in locazione in regime di esenzione Iva. Il caso in esame ha riguardato l’acquisto, effettuato da una Spa di un complesso industriale di categoria catastale D/8. Successivamente la società ha portato in detrazione l’Iva assolta in occasione di tale acquisto. L’Agenzia delle entrate ha emesso un atto di accertamento finalizzato al recupero dell’imposta detratta, ritenendo che si sarebbe dovuto procedere a rettificare detta detrazione, in considerazione del fatto che lo stesso immobile, nell’anno seguente al suo acquisto, era stato concesso in locazione a terzi. La decisione dei giudici della Corte arriva dopo il primo e secondo grado delle CGT che avevano accolto il ricorso della società. I giudici accolgono, invece, le tesi dell’AF ritenendo che la permanenza dell’immobile nella categoria catastale D/8 non fosse sufficiente a mantenere la detrazione Iva già operata.
