Chi ha usufruito indebitamente del superbonus 110% con la costituzione di un credito d’imposta fittizio presentando fatture per operazione inesistenti, invece dell’utilizzo diretto della detrazione, per ottenere il contributo sotto forma di sconto anticipato dai fornitori o per la cessione del credito d’imposta per un importo pari alla detrazione, ora incorre nel reato di truffa aggravata. E’ la sentenza n.36525 del 16/10/2026 delle Sezioni unite penali della Cassazione a prevederla. Non si tratta più, quindi, di indebita percezione di erogazioni pubbliche. La truffa aggravata si consuma con la prima cessione del credito e non con l’utilizzo in compensazione. Il momento è quello in cui l’opzione è comunicata all’amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito del fornitore ovvero del cessionario attraverso la piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle entrate.
