AUMENTO DI CAPITALE A PAGAMENTO: DI COSA SI TRATTA

12 Settembre 2022 di Amministratore

L’aumento di capitale a pagamento è un’operazione societaria (straordinaria) mediante il quale i soci (di una SRL o SPA) conferiscono denaro o altri beni a fronte dell’incremento del valore nominale delle azioni o quote o l’emissione di nuovi titoli.

Che cos’è l’Aumento di Capitale?

L’aumento di capitale si concretizza attraverso un conferimento di denaro o beni (o servizi ma solo nella SRL) da parte dei soci, esistenti o di nuova costituzione. In cambio del conferimento i soci ottengono un incremento proporzionale del valore della propria partecipazione (quote o azioni) o l’emissione di partecipazioni di nuova emissione (se vi è l’ingresso di nuovi soci nella società).

L’aumento di capitale a pagamento è un’operazione che le società pongono in essere dalle società in particolari situazioni. Questo infatti costituisce uno strumento particolarmente usato per superare le crisi d’impresa o di liquidità. In tal modo, le aziende possono auto-finanziarsi, senza ricorrere a finanziamenti/mutui bancari o altri strumenti più onerosi per le stesse. Generalmente l’aumento di capitale si distingue in due categorie:

  • Aumento gratuito
  • Aumento a pagamento/oneroso

La decisione, di scegliere l’una o l’altra operazione, trova un momento fondamentale nella deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci. Tale facoltà, ai sensi dell’art. 2443 c.c. può essere attribuita dallo statuto sociale anche agli amministratori. Le norme che disciplinano tale operazione sono contenute negli art. 2438 e seguenti del codice civile. Generalmente l’aumento di capitale si verifica mediante nuovi conferimenti e l’emissione di nuove azioni, che possono essere sottoscritte dai medesimi soci della società stessa o collocate sul mercato. Ai soci, invero, è concesso di esercitare il diritto di opzione. Scopriamo insieme cosa c’è da sapere sull’aumento di capitale oneroso.

Aumento di Capitale: Elementi Introduttivi

L’aumento di capitale a pagamento/oneroso è un’operazione che le società pongono in essere dalle società in particolari situazioni. Questo infatti costituisce uno strumento particolarmente usato per superare le crisi d’impresa o di liquidità. In tal modo, le aziende possono auto-finanziarsi, senza ricorrere a finanziamenti presso le banche o altri strumenti più onerosi per le stesse. Generalmente l’aumento di capitale si distingue in due categorie

  • Aumento a pagamento (reale): vengono apportati nuovi conferimenti, di conseguenza aumenta anche il patrimonio sociale.
  • Aumento a titolo gratuito: sono utilizzate “riserve” (disponibili) già presenti nel patrimonio netto della società che vengono destinate al capitale sociali.

Nozione di Aumento di Capitale a Pagamento/Oneroso

Nel caso di aumento di capitale sociale oneroso, l’operazione posta in essere dalla società crea un vero e proprio accrescimento del patrimonio sociale. Dunque, l’aumento si realizza per effetto della sottoscrizione di nuove partecipazioni, quindi, tramite il pagamento di nuovi conferimenti. Ovviamente, anche questa decisione, così come quella che ha ad oggetto l’aumento di capitale gratuito, trova un momento fondamentale nella deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci. Tale facoltà, ai sensi dell’art. 2443 c.c. può essere attribuita dallo statuto sociale anche agli amministratori.

Una delle regole principali in tema, implica la necessità di liberare tutte le azioni, per poi procedere all’aumento di capitale. Laddove sia violata questa regola, gli amministratori sono responsabili in solido per ogni danno cagionato.

La società emette nuove azioni a pagamento che sono sottoscritte:

  • dai soci attuali, ai quali, per legge, gli è riconosciuto il “diritto di opzione”;
  • dai terzi che diventano soci (in caso di mancata sottoscrizione dei soci).

Il diritto di opzione (o diritto di sottoscrizione per le s.r.l.) è il diritto dei soci attuali di sottoscrivere, in proporzione al numero delle azioni possedute, le azioni emesse in sede di aumento di capitale sociale a pagamento.

La Procedura di Aumento di Capitale

Come affermato nel precedente paragrafo, l’aumento di capitale a pagamento deve essere deliberato dall’assembla straordinaria. Dunque, sul punto, in assenza di condizioni ostative, viene deliberato l’aumento di capitale dall’assemblea dei soci ed entro un determinato termine, fissato in delibera, si procede con la sottoscrizione e i conferimenti. Ovviamente è necessario procedere alla modifica dell’atto costitutivo, che però non si verifica immediatamente con la delibera. Deve esser operata un’adeguamento mediante l’emissione di quote e azioni.

I Conferimenti nell’Aumento di Capitale Oneroso

La disciplina che si applica in caso di aumento i capitale, è la medesima che opera al momento della costituzione della società stessa. Quindi, si applica la stessa procedura. A tal proposito è possibile versare:

  • Denaro: (nel silenzio dello statuto, i conferimenti da effettuare si ritengono in denaro) la legge prevede che al momento della sottoscrizione deve essere versato almeno i 25% del valore nominale delle azioni sottoscritte (art. 2439 c.c. per le SPA) o della parte di capitale sottoscritta (art. 2481 bis c.c. per le SRL)
  • Beni in natura e crediti: nel primo caso, chi conferisce una tale tipologia deve presentare una relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, con la quale si attesta che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito. Gli amministratori sono tenuti controllare la stima dichiarata.

Laddove il socio sottoscrittore vanti dei crediti verso la società, in questa fase, l’aumento non comporta un versamento effettivi. Dunque, si può generare anche un aumento di capitale andando ad estinguere le posizioni debitorie esistenti. Quindi, i crediti a cui si fa riferimento all’art. 2342 c.c. sono quelli aventi ad oggetto somme di denaro.

Nelle SPA è fatto divieto di conferire prestazioni d’opera. Soltanto nelle società di persone e nelle SRL è possibile conferire anche la propria opera. Con tale tipo di conferimento in natura la legge vuole facilitare alle piccole e medie imprese l’acquisizione della forza lavorativa necessaria per lo svolgimento dell’attività economica, coinvolgendo nel rischio di impresa il socio lavoratore. In questo modo, il socio, pur non essendo retribuito, ha il diritto di conseguire l’utile e, man mano che svolge la propria opera, libera il conferimento.

Aumento di Capitale a Pagamento con Conferimento in Denaro

In caso di conferimento in denaro i sottoscrittori delle nuove azioni o quote devono versare nelle casse sociali una somma pari ad almeno il 25% del valore delle azioni/quote sottoscritte e se previsto, l’intero ammontare del sovrapprezzo (art. 2439, co. 1 c.c.). Le azioni/quote di nuova emissione non producono redditi imponibili in capo ai soci sottoscrittori i quali incrementano il costo fiscale della loro partecipazione in base al valore nominale sottoscritto.

Costo Fiscale delle Partecipazioni

In caso di aumento di capitale sottoscritto il valore di costo a cui è iscritta in bilancio la partecipazione è incrementata dall’importo corrispondente all’importo sottoscritto. Tale iscrizione rivela dal punto di vista fiscale in applicazione del principio di derivazione (art. 83, co. 1, del TUIR) e quindi costituisce costo fiscale della partecipazione.

Ad esempio, se una società sottoscrive un aumento di capitale in una SRL per 6.000 euro (versandone il 25% di quanto sottoscritto) a titolo di capitale e 4.000 euro a titolo di riserva sovrapprezzo, il costo della partecipazione rilevante ai fini fiscali è di 10.000 euro. Questo, nonostante, quanto versato dal socio sia una cifra inferiore.

Aumenti di Capitale a Pagamento con Conferimenti in Natura

Il conferimento di beni in natura può produrre un reddito imponibile in capo al conferente. L’art. 9, co. 5, del TUIR prevede che le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti in società. In particolare, possiamo individuare le seguenti casistiche principali, riassunte nella seguente tabella.

TIPOLOGIA DI CONFERIMENTODISCIPLINA FISCALE
Conferimento di beni e creditiIn caso di conferimenti in società non quotate o in altri enti, si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti (art. 9 co. 2 del TUIR). In caso di conferimento di beni o crediti in società quotate, per cui le azioni o i titoli ricevuti in cambio sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, occorre distinguere tra conferimento proporzionale e non proporzionale.
Conferimento di opere e servizi in SRLPer il socio conferente, l’operazione in sé non costituisce presupposto impositivo, posto che l’art. 9 co. 2 del TUIR fa riferimento esclusivamente al conferimento di beni o crediti (viene però tassata l’esecuzione della prestazione conferita). Per quanto riguarda la srl conferitaria, il valore attribuito alle opere o servizi conferiti, iscritto nell’attivo patrimoniale, deve essere imputato a Conto economico sulla base del principio di competenza economica ed è deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 109 co. 2 lett. b) del TUIR.
Conferimento di partecipazioniIn questo caso è necessario tenere presenti diverse disposizioni che possono essere applicate alla casistica. In particolare:
– Art. 9 del TUIR, secondo cui si considera corrispettivo conseguito il valore normale delle partecipazioni conferite;
– Art. 175 del TUIR, il quale consente di effettuare il conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento in società residenti mediante il meccanismo del “realizzo controllato”;
– Art. 177 co. 2 del TUIR, per il quale le azioni o quote ricevute in cambio sono valutate in base alla corrispondente quota delle voci di Patrimonio netto formato dalla società conferitaria (regime del “realizzo controllato” della partecipazione conferita);
– Artt. 178 e 179 del TUIR, che prevedono che lo scambio di partecipazioni di rilevanza intracomunitaria sia effettuato in regime di neutralità fiscale.
Conferimento d’aziendaL’art. 176 del TUIR prevede, in presenza di determinate condizioni, che i conferimenti di aziende si considerano effettuati in neutralità fiscale, ossia non comportano il realizzo né di plusvalenze né di minusvalenze.

Sottoscrizione Integrale e Parziale

Dopo la delibera, scaduto il termine previsto dalla deliberazione, si procede alla sottoscrizione e alla conseguente verifica circa il capitale effettivamente sottoscritto. Possiamo distinguere la sottoscrizione in tre tipologie:

  • Integrale dell’aumento entro il termine indicato in delibera: l’aumento sarà efficace dal momento stesso in cui il suo ammontare risulti totalmente sottoscritto;
  • Parziale dell’aumento e nella delibera ne è ammessa la validità (cd. aumento scindibile), infatti una volta scaduto il termine, il capitale è aumentato per l’importo pari alla sottoscrizione parziale;
  • Parziale dell’aumento e la delibera non ne ammette la validità o nulla dice in proposito (aumento inscindibile) la sottoscrizione parziale dell’aumento non produce vincoli né per la società, né per i sottoscrittori.

Quando si può effettuare l’Aumento di Capitale Sociale a Pagamento

L’art. 2348, co.1, c.c. prevede che:

 “Un aumento di capitale non può essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate“

La società può validamente deliberare l’aumento di capitale ma affinché si possa procedere alla sottoscrizione dell’aumento è necessario che sia già effettuato il versamento per le azioni già emesse. Con il termine “azioni già emesse” si riferimento a quelle che in esecuzione di un precedentemente aumento di capitale, siano già state sottoscritte.

L’aumento di capitale e la relativa sottoscrizione possono avvenire soltanto dopo che per azioni già sottoscritte per un precedente aumento di capitale sia già stato versato interamente il relativo prezzo. Si può incorrere nella responsabilità degli amministratori in caso di sottoscrizione di un aumento di capitale con azioni già emesse non ancora liberate.

L’art. 2348, co.2, c.c., dispone che:

 “In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma”

Diritto di Opzione

Il diritto di opzione è un momento fondamentale dell’operazione di aumento di capitale a titolo gratuito e concerne principalmente il rapporto tra i soci.

Esso può essere definito quale il diritto degli attuali soci ad essere preferiti a terzi nell’ambito della sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a pagamento, come meglio definito dall’art. 2441 c.c. di cui parleremo. Tramite suddetta previsione, si evita che sia alterata la composizione della compagine sociale.

Ciò anche in ragione della circostanza che, l’ingresso di nuovi soci, comporta la facoltà di andare ad incidere sull’equilibrio della società stessa. I soci, infatti, partecipano alla gestione della società mediante esercizio del diritto di voto.

Il diritto di opzione svolge anche una funzione patrimoniale, volta al mantenimento, in modo inalterato, del reale valore della partecipazione azionaria nel rispetto delle riserve accumulate. Infatti, il valore della partecipazione azionaria di ciascun socio tenderebbe a diminuire in caso di sottoscrizione di azioni da parte di terzi (specie se a un prezzo inferiore rispetto al valore effettivo di quelle già emesse precedentemente ed in circolazione).

Oggetto del Diritto di Opzione

Il diritto di opzione del socio è inteso come diritto potestativo nei confronti della società. E può essere esercitato dai soci di tutte le categorie. Sono oggetto di opzione le azioni di nuova emissione. A proposito dei soci di categoria, dobbiamo precisare che in caso di aumento di capitale oneroso, la società può emettere anche azioni di diverse categorie rispetto a quelle in circolazione. 

La modalità principale tramite la quale si esercita il diritto è l’offerta di opzione. Con ciò si intende che deve essere depositata un’istanza presso l’ufficio del Registro delle Imprese (CCIAA) e contestualmente resa nota mediante un avviso. Invero, si deve dare pubblicità dell’offerta anche mediante pubblicazione sul sito internet della società. Laddove non fosse possibile tale evenienza, l’offerta deve essere depositata presso la sede legale della società. Le modalità di deposito devono risultare idonee a garantire:

  • sicurezza del sito della società;
  • autenticità dei documenti;
  • certezza della data di pubblicazione o del deposito presso la sede della società.

L’opzione deve poi essere esercitata nel termine di 15 giorni dalla deliberazione. Pubblicazione che congiuntamente con la fissazione del termine, si prevede nell’interesse dei soci. Questi possono sempre rinunciare tanto al termine quanto all’adempimento delle diverse formalità, purché la predetta rinuncia risulti unanime.

Azioni Collocate sul Mercato

Al comma 3 del citato art. 2441 si disciplina l’introduzione della prelazione, che opera con riferimento alle azioni non oggetto di diritto di opzione. Il legislatore ha disciplinato il diritto di prelazione (tipico nella vendita di immobili), per l’eventuale acquisto di tutte le azioni non optate, in capo ai soci interessati che ne facciano specifica richiesta (proporzionalmente alla partecipazione sociale).

La norma dispone, dunque, un diritto di prelazione, autonomo e distinto rispetto all’opzione, da poter esercitare per tutte quelle azioni risultanti non optate. L’amministratore (o agli amministratori ove vi fosse un numero maggiore di uno) può poi decidere di allocarle sul mercato le azioni non oggetto di opzione, purché nel rispetto della relativa disciplina. Laddove si tratti di una società non quotata in borsa, per le azioni non optate il diritto di prelazione spetterà agli stessi soci che hanno esercitato il diritto di opzione. In caso di società quotate, invece, sarà necessario immettere sul mercato azionario i diritti di opzione rimanenti, il cui ricavato dall’acquisto, andrà ad incrementare il patrimonio sociale.