Le spese sostenute per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19% (art. 15, comma 1, lett. f), TUIR). Chiariamo quali sono le regole per beneficiare della detrazione.
Ai fini dell’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione occorre fare una distinzione tra:
- contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000;
- contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001.
Per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 spetta una detrazione del 19% in relazione ai premi versati per le assicurazioni alle seguenti condizioni:
- i primi devono riguardare assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- la durata del contratto deve essere di almeno 5 anni;
- per il periodo di durata del contratto non deve essere consentita la concessione di prestiti.
Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 spetta una detrazione del 19% in relazione ai premi versati per le assicurazioni a condizione che abbiano ad oggetto:
- il rischio di morte;
- l’invalidità permanente non inferiore al 5% da qualunque causa derivante (infortuni, malattia). In tale caso la detrazione è riconosciuta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5%;
- non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerati non autosufficienti i soggetti incapaci di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e di igiene personale, di deambulare e di indossare gli indumenti. Sono considerati altrettanto “non autosufficienti” coloro che necessitano di sorveglianza continuativa.
L’ammontare massimo della detrazione è il seguente:
- rischio morte: ammontare massimo 530 euro (detrazione massima 101 euro);
- invalidità permanente: ammontare massimo 530 euro (detrazione massima 101 euro);
- non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: ammontare massimo 1.291,14 euro (detrazione massima 245 euro).
Per i premi assicurativi aventi per oggetto il rischio morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave l’importo è elevato a 750 euro.
La detrazione spetta anche nel caso in cui le spese siano sostenute nell’interesse di un familiare a carico e per i premi pagati a compagni assicurative estere (Circolare 137/1997 risposta 2.3.1).