La Corte di cassazione penale, quinta sezione, nella sentenza n.33583 del 15/09/2026 afferma che il commercialista, amministratore di diritto, non anche di fatto, della società poi fallita è condannato per bancarotta fraudolenta perché non è vera una testa di legno. La qualifica di commercialista lo pone su un piano differente dalla figura ricorrente del “prestanome inconsapevole”. Inoltre, la circostanza che il professionista si occupi della gestione amministrativa e fiscale della società lo rende necessariamente consapevole della struttura economica e contabile e delle conseguenze derivabili.
