La CGT di I° grado di Latina, nella sentenza n.829/2026 depositata il 23 luglio 2026 ha affermato che nel regime forfettario, la partecipazione in una società di persone, compresa la qualifica di socio accomandante in una società accomandita semplice (SAS), costituisce una causa ostativa automatica all’accesso ovvero al mantenimento del regime forfettario. Non rileva che il contribuente sia possessore della sola quota di capitale, non svolga attività di gestione e che la società eserciti un’attività non riconducibile a quella della propria partita Iva.
