La tutela previdenziale per malattia può essere riconosciuta per il giorno immediatamente precedente a quello di redazione del certificato medico, anche quando la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico curante. È quanto chiarisce l’Inps con la circolare n.92 del 04 settembre 2026 che supera il precedente orientamento. In via generale, l’evento di malattia continua a decorrere dalla data di redazione del certificato con cui il medico attesta l’incapacità temporanea al lavoro. Fino ad oggi, tuttavia, ai fini previdenziali l’Inps riconosceva il giorno precedente al rilascio del certificato soltanto in presenza di una visita domiciliare, a condizione che nel certificato fosse indicata, nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”, la giornata immediatamente precedente. La modifica tiene conto dell’evoluzione dell’assistenza territoriale, della riduzione del numero dei medici di medicina generale e dei maggiori carichi organizzativi e assistenziali, nonché della crescente diffusione degli accessi ambulatoriali programmati. Le nuove indicazioni sono applicabili dalla data di pubblicazione della circolare. Restano esclusi i casi in cui il giorno precedente al rilascio del certificato coincida con un sabato, una domenica ovvero un giorno festivo infrasettimanale. L’Inps riconosce ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio del certificato medico, purché il medico curante valorizzi nel medesimo i seguenti campi: “Dichiara di essere ammalato dal….”, con l’indicazione del giorno immediatamente precedente alla visita; Visita domiciliare. Il criterio adottato, valido anche per la certificazione di continuazione e ricaduta, deriva dalla necessità di non penalizzare il lavoratore nei casi in cui la visita medica non venga effettuata nel giorno della chiamata al medico curante. Occorre, infatti, tenere conto della facoltà, disciplinata nei contratti di lavoro per i Medici di Medicina Generale, di effettuare la visita medica domiciliare richiesta dal paziente entro le ore 12.00 del giorno immediatamente successivo e solo ove ritenuto strettamente necessario. Il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia dal giorno immediatamente precedente alla data di rilascio del certificato medico viene meno se la data indicata nel campo “Dichiara di essere ammalato dal….” è anteriore di oltre un giorno. In tale caso, infatti, è da escludere che la data possa riferirsi a quella della chiamata del lavoratore al medico curante.
