Il Dl n.21/2026 considera nulli i contratti di luce e gas conclusi senza richiesta del consumatore. Nello specifico, è nullo il contratto concluso con l’utente contattato telefonicamente e che non ha richiesto di essere contattato. Se è l’operatore commerciale a prendere l’iniziativa e a telefonare e messaggiare, parte un effetto a cascata di violazione della privacy che azzera il rapporto commerciale. Per far dichiarare la nullità il consumatore, oltre che rivolgersi ai tribunali, può avvalersi degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e del servizio di conciliazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera). E’ un tassello di contrasto al telemarketing selvaggio posto dal legislatore.

