La Corte di cassazione, con l’ordinanza n.21394 del 23 giugno 2026 asserisce che ai fini della riduzione del canone di locazione, la scrittura privata non autenticata è opponibile all’Amministrazione finanziaria soltanto dalla data in cui è stata registrata, salvo che il contribuente riesca a dimostrarne la sua anteriorità con elementi idonei a stabilire in modo egualmente certo la data di formazione del documento. Non hanno rilevanza né i comportamenti concludenti né la documentazione bancaria che attesta il pagamento dei canoni ridotti.

