Nel caso di prestazioni rese per trasporto di persone, la Corte di cassazione, con l’ordinanza n.13205 del 07 maggio 2026 ha sancito che l’aliquota Iva del 10% prevista dall’articolo 127-novies della Tabella “A”, parte terza, Dpr n.633/1972 è ammessa solo in relazione alle prestazioni in argomento ma senza servizi aggiuntivi. Se alla mobilità dei passeggeri si sommano anche attività turistiche o ricreative, la prestazione diventa complessa, e pertanto non è più applicabile l’aliquota agevolata.

