IVA RIDOTTA PER TRASPORTO DI PERSONE SOLO IN ASSENZA DI SERVIZI AGGIUNTIVI

Giugno 17th, 2026 by Amministratore

Nel caso di prestazioni rese per trasporto di persone, la Corte di cassazione, con l’ordinanza n.13205 del 07 maggio 2026 ha sancito che l’aliquota Iva del 10% prevista dall’articolo 127-novies della Tabella “A”, parte terza, Dpr n.633/1972 è ammessa solo in relazione alle prestazioni in argomento ma senza servizi aggiuntivi. Se alla mobilità dei passeggeri si sommano anche attività turistiche o ricreative, la prestazione diventa complessa, e pertanto non è più applicabile l’aliquota agevolata.