AFFITTI BREVI: OBBLIGO PER I GESTORI DI VERIFICA DEI CODICI CIN

Giugno 16th, 2026 by Amministratore

Dal 20 maggio 2026 è in vigore il regolamento europeo n.2024/1028, che obbliga i gestori delle piattaforme online alla verifica dei codici di registrazione delle unità immobiliari offerte e trasmettere periodicamente i dati sui pernottamenti. La normativa nazionale il ministero del turismo ha previsto l’istituzione del codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari a uso abitativo destinate alle locazioni brevi e alle strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere. Chiunque propone ovvero concede in locazione per finalità turistiche una unità immobiliare a uso abitativo o una porzione di essa, così come il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva, alberghiera o extralberghiera, è tenuto a esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura. La mancanza del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro; la mancata esposizione e indicazione di esso è invece punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Le attività di accertamento sono devolute alla polizia locale e le sanzioni vengono incassate dal comune.