La Corte di cassazione penale, con la sentenza n.15710 del 06 marzo 2026 ha enunciato un obbligo fondamentale per la fruizione del superbonus: il cappotto termico. La sua mancanza fa venir meno il diritto al superbonus, trattandosi di intervento essenziale ai fini del riconoscimento dell’agevolazione; non rileva che, al momento dei controlli, siano stati già emessi i Sal, anche finali, poiché la sua assenza non integra una mera incompletezza esecutiva, ma incide sul presupposto costitutivo del beneficio, rendendo i crediti d’imposta radicalmente inesistenti.

