L’erede che rinuncia all’eredità non è tenuto a pagare l’imposta di successione, anche se ha presentato la dichiarazione di successione e non ha impugnato l’avviso di liquidazione, determinandone la definitività. Tanto si legge nella ordinanza n.7258/2026 della quinta sezione della Cassazione civile tributaria. La rinuncia all’eredità ha effetto retroattivo, il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato in causa e, pertanto, non assume la qualità di erede, né la soggettività passiva rispetto ai debiti del de cuius, inclusi quelli tributari. La mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione non preclude al chiamato che abbia successivamente rinunciato all’eredità di far valere la propria estraneità all’obbligazione tributaria; anche in sede di opposizione alla cartella di pagamento.

