È attivo il servizio telematico per presentare domanda per il contributo una tantum da 1.000 euro il cosiddetto “Bonus nuovi nati”, previsto per i figli nati, adottati ovvero in affidamento preadottivo nel corso del 2026. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n.1268/26 con cui comunica l’apertura della procedura per l’annualità in corso e richiama le istruzioni già fornite con la circolare n.45/26 ricordando che la legge di Bilancio 2026 ha introdotto un nuovo valore dell’Isee per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione, applicabile anche al Bonus nuovi nati. In particolare, per accedere al citato bonus, il figlio deve essere nato, in affidamento preadottivo o adottato nel periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026. Il genitore richiedente deve inoltre essere residente in Italia dalla data dell’evento fino alla presentazione della domanda e appartenere a un nucleo familiare con Isee per prestazioni familiari e per l’inclusione non superiore a 40.000 euro. Ai fini del calcolo, precisa l’Istituto, l’indicatore deve essere neutralizzato dagli eventuali importi percepiti a titolo di Assegno unico e universale. La domanda può essere presentata da uno dei genitori e, in caso di non convivenza, dal genitore convivente con il figlio. L’istanza deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data dell’evento per il quale è richiesto il bonus. Per gli eventi verificatisi prima della data di apertura del servizio, la richiesta può essere presentata entro il 12/08/2026. L’Inps ha introdotto anche la nuova funzionalità “Chiedi riesame”, rivolta alle lavoratrici madri con due o più figli che hanno presentato domanda per il Nuovo Bonus mamme 2025. Dopo il messaggio n.147/26 con cui l’Istituto aveva fornito le indicazioni per inoltrare una nuova domanda relativa alle mensilità non comprese nell’istanza originaria, arrivano ulteriori chiarimenti con il messaggio n.1187/26. La nuova funzione consente di richiedere il riesame delle domande in base al loro stato: se la domanda è “Respinta”, è possibile chiedere il riesame dell’intera istanza; se invece risulta “Accolta”, “Erogazione in corso” ovvero “Conclusa”, il riesame può essere richiesto esclusivamente per i mesi indicati nella domanda per i quali il bonus non è stato riconosciuto.

