Il ravvedimento speciale termina il 15 marzo 2026 compreso. La formalizzazione avviene con il versamento dell’unica ovvero la prima rata dell’imposta sostitutiva dovuta per scudare una o più periodi d’imposta tra quelli del quinquennio 2019-2023. Con il versamento si attivano gli effetti della disposizione che, ai sensi del comma n.13 del citato articolo n.12-ter, prevedono l’impossibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate, d’effettuare le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo n.39 del Dpr 600/1973 e all’articolo n.54 c.02 secondo periodo del Dpr 633/1972 per i periodi d’imposta coperti dai versamenti delle imposte sostitutive.

