La Corte di cassazione, nella sentenza n.1789 del 26 gennaio 2026 ha stabilito che la fidejussione indicata in una sentenza ovvero in un decreto ingiuntivo sconta l’imposta di registro dello 0,5% ex articolo 06 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n.131/86, salvo che l’operazione sottostante non risultasse soggetta a imposta sostitutiva mutui, nel qual caso l’effetto sostitutivo impedisce di tassare l’enunciazione.
