In risposta all’interpello n.58 del 02 marzo 2026 l’Agenzia delle entrate chiarisce che l’Iva non detratta volutamente nel periodo di competenza non può essere recuperata presentando una dichiarazione integrativa a favore ai sensi dell’art. 08, comma 06-bis, del dpr n.322/1998; può solo essere chiesta a rimborso all’ufficio con istanza da presentare entro il termine di decadenza di due anni previsto dall’art. n.633/1972. E’ poi onere del contribuente dimostrare di non avere detratto l’imposta a suo tempo e che la stessa imposta, se imputata a costo, viene recuperata a tassazione.

