La notifica di un atto impositivo o della riscossione è valida anche se effettuata all’indirizzo email Pec risultante dal registro Inipec, anche se la pretesa riguarda debiti non strettamente inerenti all’attività professionale ovvero d’impresa del destinatario. Lo ha sancito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina, sezione 03, che ha respinto il ricorso di un contribuente, in proprio e quale ex rappresentante di un’ASD, avverso un’intimazione di pagamento per carichi Ires, Iva e Irap.

