La Corte di cassazione con l’ordinanza n.2476 del 05 febbraio 2026 afferma un principio fondamentale riguardo le agevolazioni prima casa riferite ad entrambi i coniugi. Si legge: “in caso di acquisto di un’abitazione da parte di soggetti coniugati, l’agevolazione prima casa può essere concessa per l’intero acquisto solo se le dichiarazioni previste dalla nota II-bis dell’articolo 01 della tariffa, parte prima allegata al testo unico sull’imposta di registro, Dpr n.131/1986, sono rese da entrambi i coniugi”. Diversamente, se le dichiarazioni sono rese dal solo coniuge intervenuto in atto, la quota dell’altro coniuge non usufruirà dell’agevolazione prima abitazione.

