La legge di bilancio 2026 ha rivisto l’articolo n.86 del Tuir dedicato alle plusvalenze generate dai beni dell’impresa diversi dai beni merce, ossia i beni strumentali e patrimoniali. Il nuovo comma 04 dell’articolo n.86 incide in senso limitativo sulla facoltà di non effettuare la tassazione integrale ed immediata del componente positivo ai fini Ires. Viene introdotto un doppio calcolo delle imposte per le plusvalenze sui beni strumentali, anticipando gli effetti finanziari per gli acconti del 2026. Ai fini della determinazione degli acconti d’imposta 2026 con il metodo storico, la plusvalenza dovrà essere considerata come non dilazionabile. Restano esclusi dalla rettifica i “quinti” residui delle eventuali plusvalenze realizzate nei periodi d’imposta antecedenti al 2025. Questi importi, salvo altre indicazioni, non dovranno essere anticipati nella base storica del 2025 per gli acconti 2026.

