Le PA non potranno più richiedere dati duplicati: devono scambiarsi telematicamente i dati di cui hanno bisogno per i procedimenti amministrativi. È questo il principio “once only”, in base al quale i dati sono forniti dall’interessato alla PA solo una volta, dopodiché le pubbliche amministrazioni, in caso di necessità, devono recuperali attraverso una piattaforma elettronica, la Piattaforma digitale nazionale dati. E’ quanto sancito dal nuovo comma 02-ter dell’articolo n.50 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale, Dlgs n.82/2005) inserito dal Dl “Pnrr”, approvato dal Cdm del 29 gennaio 2026.
