PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO: IL COMMERCIALISTA DEVE VERIFICARE I DATI AZIENDALI

Febbraio 6th, 2026 by Amministratore

La Corte di cassazione, con ordinanza del 30 gennaio 2026 n.2045 ha stabilito che il commercialista, incaricato dalla società debitrice alla gestione della procedura di concordato preventivo, deve adeguatamente verificare i dati aziendali forniti; non è concesso di limitare la sua attività ad una attestazione formale di veridicità, ma deve valutare l’esattezza delle informazioni ed eventualmente richiedere l’integrazione di quelle incomplete. Nei casi in cui il debitore non provveda, può valutare di rinunciare all’incarico. In caso di inadempienza delle suddette obbligazioni da parte del commercialista, il suo credito può essere escluso dall’ammissione allo stato passivo nel successivo fallimento.