L’Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ che rispondono ai dubbi segnalati dalle imprese riguardanti la corretta compilazione del modello F24 per la fruizione del credito d’imposta Transizione 4.0. La prima domanda riguarda gli investimenti completati nel 2024. La risoluzione n. 25/2024 chiarisce che l’anno di riferimento da indicare nel modello F24 deve essere sempre l’anno di completamento dell’investimento, quindi il 2024, anche quando si fruiscono le quote negli anni successivi. La seconda quota, utilizzabile dal 2025, e la terza, dal 2026, devono quindi riportare sempre il 2024 come anno di riferimento. La seconda domanda riguarda gli investimenti completati nel 2025, un anno con due diversi regimi normativi. Se entro il 31 dicembre 2024 sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l’ordine è stato accettato dal venditore, si applica il regime previsto dalla legge n.178/2020 e il credito si utilizza con il codice tributo 6936, indicando come anno di riferimento il 2025, anche per le quote fruite nel 2026 e nel 2027. Se invece gli acconti versati entro il 2024 erano inferiori al 20%, oppure l’ordine non era stato accettato, si applica il regime introdotto dalla legge n. 207/2024: in questo caso il codice tributo da utilizzare è il 7077 e l’anno di riferimento resta comunque il 2025. Le stesse regole valgono anche per gli investimenti iniziati e completati nel 2025. La terza domanda riguarda, infine, gli investimenti che saranno completati nel 2026. Per poter utilizzare il credito, entro il 31 dicembre 2025 è previsto che siano stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione e l’ordine sia stato accettato dal venditore; il completamento dell’investimento deve avvenire entro il 30 giugno 2026. Rispettando queste condizioni, la prima quota può essere utilizzata nel 2026, la seconda dal 2027 e la terza dal 2028. Il codice tributo è 7077 e come anno di riferimento sempre il 2026, anche per le quote utilizzate negli anni successivi. Se invece gli acconti versati entro il 2025 sono inferiori al 20%, oppure l’ordine non è stato accettato, o ancora il completamento avviene oltre il 30 giugno 2026, il credito non può essere fruito.

