CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: ALTRE CAUSE E NON D’ESCLUSIONE

Febbraio 26th, 2026 by Amministratore

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito le risposte a diversi interpelli dei contribuenti in tema di CPB sull’applicazione delle cause di esclusione e di cessazione dell’istituto di adempimento spontaneo. Risposta n.45: il lavoratore autonomo che partecipa a un’associazione di professionisti nella quale svolge un’attività completamente diversa rispetto a quella individuale può aderire al concordato preventivo biennale; in questo caso non opera la causa di esclusione in quanto non applicano lo stesso ISA e non appartengono allo stesso ambito. Risposta n.46: l’affitto di azienda (ovvero di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale previste dall’articolo n.21. Le cause di cessazione sono solo le operazioni straordinarie idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente: fusioni, scissioni, conferimenti e modifiche rilevanti della compagine sociale. L’affitto d’azienda è invece, un’ordinaria operazione gestionale non assimilabile a quell’ipotesi. Risposta n.47: la sospensione dell’attività professionale comunicata all’Ordine di appartenenza costituisce una causa eccezionale idonea a far cessare gli effetti del concordato preventivo biennale indipendentemente dalla durata della sospensione, purché determini un calo del reddito superiore al 30% rispetto a quello concordato.