La legge di bilancio 2026 ha modificato il calcolo della base imponibile IVA per obbligazioni permutative e dazioni di pagamento, di cui all’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. 633/1972. Dal 1° gennaio 2026, la base imponibile delle operazioni permutative IVA non è più determinata dal “valore normale” dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna cessione o prestazione, ma dal valore dei beni e servizi che formano oggetto di ciascuna cessione o prestazione, determinato dall’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni. La variazione del sistema di calcolo si è resa necessaria per “rettificare” il contrasto con le indicazioni della Corte di Giustizia UE, per la quale il criterio utilizzato fino al 31 dicembre 2025 (valore normale) è previsto esclusivamente per le operazioni tra soggetti collegati da legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di assicurazione, di proprietà, finanziari ovvero giuridici, quali definiti dagli Stati membri. Il fatto pone il criterio del “valore normale” non applicabile alle operazioni permutative.
