APPLICAZIONE IVA PER I MASSOTERAPISTI E FATTURA ELETTRONICA

Febbraio 25th, 2026 by Amministratore

Con la risoluzione n.09 del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle entrate entra nel merito dell’Iva applicabile alle prestazioni per attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista). Quest’ultimo, il massoterapista può applicare l’esenzione Iva prevista per le professioni sanitarie (art. 10, primo comma, n.18) in quanto attività vigilata e riconosciuta come arte ausiliaria delle professioni sanitarie. Nessuna agevolazione per osteopata, chiropratico e chinesiologo, perché non si tratta di professioni riconosciute dalla legge come “sanitarie”. Per i massoterapisti vige anche il divieto alla fatturazione elettronica come per le altre professioni sanitarie.