Con la risoluzione n.09 del 24 febbraio 2026 l’Agenzia delle entrate entra nel merito dell’Iva applicabile alle prestazioni per attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista). Quest’ultimo, il massoterapista può applicare l’esenzione Iva prevista per le professioni sanitarie (art. 10, primo comma, n.18) in quanto attività vigilata e riconosciuta come arte ausiliaria delle professioni sanitarie. Nessuna agevolazione per osteopata, chiropratico e chinesiologo, perché non si tratta di professioni riconosciute dalla legge come “sanitarie”. Per i massoterapisti vige anche il divieto alla fatturazione elettronica come per le altre professioni sanitarie.

