Si espongono le differenze tra un contratto di lavoro somministrato e un contratto di lavoro a chiamata. Il contratto di lavoro a somministrazione è un rapporto trilaterale nel quale un prestatore, legato a un’agenzia per il lavoro debitamente autorizzata ad esercitare l’attività di somministrazione da un ordinario contratto di lavoro subordinato, è inviato in missione a tempo determinato ovvero indeterminato (staff leasing) presso una impresa utilizzatrice, mediante un contratto di fornitura di natura commerciale stipulato tra impresa e agenzia, a svolgere un’attività lavorativa sotto la direzione e il controllo dello stesso utilizzatore. Il contratto di lavoro intermittente è una tipologia contrattuale a tempo determinato ovvero indeterminato mediante la quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che decide liberamente se e quando utilizzarne la prestazione mediante chiamata, senza che sia necessaria la predeterminazione della quantità della prestazione lavorativa. A questa fattispecie si applicano, come asserisce il primo comma dell’art. n.56 Ccnl, gli artt. 33-40 del d.lgs. n.276/2003 ora trasposti con modifiche negli artt. 13-18 del d.lgs. n.81/2015.
